Art. 27.
(Forma e condizioni).

      1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per atto pubblico.
      2. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, sono determinate le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione all'albo professionale, valevoli per tutte le professioni, nonché, ove necessario, condizioni particolari in relazione alla specificità delle singoli professioni.